Nell’Agosto del 1924, all’interno della allora Fattoria Vignale, dimora e studio del Notaio Baldassarre Pianigiani, il “Notaio del Chianti” rogò l’atto costitutivo del Gallo Nero, il consorzio per la difesa del vino tipico Chianti Classico ed il Relais Vignale ne è la sede storica.
Le “capitali” del Chianti Classico sono le città di Firenze e Siena e le terre del Gallo Nero si estendono proprio a cavallo tra le due province: si tratta di 70.000 ettari che comprendono per intero i comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti e in parte quelli di Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi e San Casciano in Val di Pesa.
Disciplinare
- La denominazione attuale di origine controllata e garantita (DOCG) “Chianti Classico” è riservata al vino rosso che deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione come su esposto e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Sangiovese dall’80% fino al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione le sole uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% .
Il vigneto dovrà avere la densità minima di 4.400 ceppi ad ettaro (10.000 mq) , la produzione massima di uva consentita ad ettaro è di T. 7,5 e la resa media per ceppo non può essere superiore a Kg. 2.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino “Chianti Classico” solo a partire dal terzo anno dall’impianto. Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva è ridotta al 40% e quindi da 7,5 a 3 T./ha.
Nell’indice abbiamo citato i Tre Chianti :
1 . il Chianti geografico
2 . il Chianti storico
3 . il Chianti enologico
1 . Il Chianti geografico
Articolo under construction